Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8889 del 27 febbraio 2002

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8889 del 27 febbraio 2002

Testo massima n. 1

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può essere considerato terzo, essendo l’effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto nell’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c., senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in fasi pregresse di giudizio; trattasi di legittimazione attiva e passiva, sicché il successore, può essere destinatario dell’impugnazione proposta dall’avversario del suo dante causa, e può resistere all’impugnazione medesima, fermo restando il litisconsorzio necessario tra dante causa [ che non sia stato precedentemente estromesso ] e successore a titolo particolare.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze