14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 237 del 10 gennaio 2003
Testo massima n. 1
Il trasferimento di un ramo d’azienda da una società all’altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell’art. 111 c.p.c.; non sussiste invece una ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente ed acquirente, in quanto il vincolo di solidarietà per i crediti del lavoratore, che l’art. 2112 c.c. pone a carico del cedente, non dà luogo a litisconsorzio necessario.
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