14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12126 del 19 agosto 2003
Testo massima n. 1
In virtù del D.L.vo n. 502 del 1992 e della legge n. 724 del 1994, è stata realizzata una sorta di successione ex lege delle Regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse USL, le quali proseguono le loro attività attraverso le apposite gestioni stralcio; sicché, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno di tali rapporti, si applicano i principi dettati dall’art. 111 c.p.c. per l’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Ne consegue che, nel caso in cui il giudice di primo grado erroneamente dichiari interrotto il processo per la successione intervenuta nel corso del giudizio [ che, invece, doveva proseguire nei confronti della medesima USL, benché mediante la prevista gestione stralcio ], il giudice d’appello deve rimettere la causa a quello di primo grado [ art. 354 c.p.c. ], poiché, attraverso l’erronea dichiarazione d’interruzione, malamente risulta estromessa dal giudizio di primo grado la parte [ la USL ] che doveva, invece, parteciparvi mediante l’apposita gestione.
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