14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15674 del 13 luglio 2007
Testo massima n. 1
Ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l’attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell’art. 111 c.p.c. e non nell’art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall’estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva. [ Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta; la S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell’opposto decreto ].
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