14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13377 del 27 luglio 2012
Testo massima n. 1
In tema di azioni possessorie, la regola indicata dall’art. 1169 c.c. è da intendersi dettata per il caso in cui la successione nel possesso a titolo particolare nei confronti dell’autore dello spoglio avvenga prima che contro costui sia proposta la domanda di reintegrazione nel possesso. Allorquando, invece, la successione nel possesso a titolo particolare avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dell’autore dello spoglio, non rileva la situazione soggettiva da parte dell’avente causa, perchè, a protezione dell’attore e a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale, opera la norma di cui all’art. 111 c.p.c. e in particolare quella di cui al quarto comma, secondo cui la sentenza ha effetto anche nei confronti dell’avente causa.
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