14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8936 del 12 aprile 2013
Testo massima n. 1
Il terzo che, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, abbia acquistato a titolo particolare il bene pignorato, soggiace alla disposizione di cui all’art. 2913 cod. civ., il quale, sancendo l’inefficacia verso il creditore procedente ed i creditori intervenuti delle alienazioni del bene staggito successive al pignoramento, impedisce che egli succeda nella posizione di soggetto passivo dell’esecuzione in corso, e, quindi, che sia legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.
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Testo massima n. 2
Nel caso di cessione di un credito già azionato esecutivamente, trovano applicazione [ sia pure con gli opportuni adattamenti ] sia il primo che il terzo comma dell’art. 111 cod. proc. civ. Quando, invece, un’analoga successione si verifichi dal lato passivo [ ove, cioè, un terzo abbia acquistato, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, il bene pignorato ], è applicabile solo il primo comma della citata disposizione, ostando all’applicazione anche del terzo il regime di inefficacia delineato dall’art. 2913 cod. civ.
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