14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13571 del 12 giugno 2006
Testo massima n. 1
Nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette [ salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c. ] non al semplice chiamato all’eredità bensì [ in via esclusiva ] all’erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione [ conseguente alla successione ] presupposto sufficiente per l’acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del de cuius, occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione.
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