14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6516 del 6 novembre 1986
Testo massima n. 1
L’avere il testatore attribuito a taluno singoli beni facenti parte del suo patrimonio non comporta necessariamente il carattere di legato dell’attribuzione, poiché per stabilire se questa sia a titolo universale o a titolo particolare occorre stabilire se la disposizione sia stata fatta dal disponente in relazione al complesso del suo patrimonio, all’universum ius, oppure secondo una specifica individuazione dell’oggetto attribuito, in sé considerato e senza relazione alcuna con l’intero e globale patrimonio stesso. Pertanto, quando l’attribuzione di quota del patrimonio, ancorché individuata quanto al suo aspetto materiale nei componenti, avviene per classi o gruppi di beni [ come, come ad es.: tutti i mobili o tutti gli immobili, e/o quote di essi ] è da ritenere, se altri elementi intrinseci della scheda non depongano chiaramente il contrario, che l’attribuzione stessa abbia luogo a titolo universale, onde il beneficiario acquista la qualità di erede e non già quella di legatario. [ Nella specie i giudici del merito avevano considerato a titolo universale la disposizione con cui il testatore attribuiva ad un soggetto la nuda proprietà di tutti i beni immobili e ad altro la proprietà di tutti i beni mobili. La Corte di cassazione ha ritenuto incensurabile, perché adeguatamente motivata, tale interpretazione della volontà del disponente ].
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