14 Mag Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 10305 del 3 maggio 2013
Testo massima n. 1
In caso di domande equiordinate e soggettivamente connesse, appartenenti l’una alla giurisdizione del giudice ordinario e l’altra alla giurisdizione del giudice amministrativo [ in quanto concernenti, nella specie, il risarcimento dei danni conseguenti all’annullamento di una concessione edilizia e di quelli derivati dalla mancata approvazione di una variante del piano urbanistico comunale ], ciascuna causa deve essere promossa innanzi al giudice munito della relativa giurisdizione, non sussistendo alcuna norma che ne concentri la cognizione in un’unica attribuzione.
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