14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9722 del 22 aprile 2013
Posted at 17:13h
in Massimario
Testo massima n. 1
In assenza di prova di un concreto pregiudizio subìto dal ricorrente, sussiste difetto di interesse all’impugnazione in relazione alla censura con cui si faccia valere l’apposizione, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ., di una data di pubblicazione della sentenza diversa da [ e precedente a ] quella di deliberazione della stessa.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]