14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4778 del 4 marzo 2005
Testo massima n. 1
Poiché l’interesse all’impugnazione sussiste quando dalla decisione sfavorevole possa derivare alla parte soccombente un pregiudizio concreto e giuridicamente rilevante, che possa essere rimosso dal giudice ad quem l’attribuzione autoritativa del bene in sede di divisione ad un richiedente piuttosto che ad un altro implica necessariamente – salvo che non vi sia stato accordo fra i comunisti in ordine al soggetto o ai soggetti attributari dell’immobile medesimo – la soccombenza della parte di cui non è stata accolta la richiesta d’attribuzione e che, pertanto, ha interesse ad impugnare la decisione, chiedendone la riforma. Né tale interesse è escluso dalla natura dichiarativa della divisione e dalla postulata equivalenza economica delle porzioni dei condividenti, giacché lo stesso costituisce un riflesso dell’interesse sostanziale riconosciuto ai comunisti dall’art.720 c.c. di ottenere l’attribuzione in natura dell’immobile non comodamente divisibile od utilmente frazionabile.
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