14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10288 del 27 luglio 2001
Testo massima n. 1
È ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cit., è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito, dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione.
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Testo massima n. 2
Il principio per cui la competenza per territorio a decidere sull’opposizione a precetto spetta al giudice del luogo dell’esecuzione dovendo considerarsi come tale, quando l’esecuzione non è ancora iniziata, il luogo in cui il precetto è stato notificato [ art. 480, terzo comma ] non opera quando nel precetto il creditore dichiara di eleggere domicilio in un dato comune, radicandone, in tal caso, le competenze del giudice che abbia sede in questo comune, sempre che si tratti dello stesso giudice che sarà competente per l’esecuzione in ragione del luogo in cui si trovano le cose del debitore da sottoporre a sequestro.
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