14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3110 del 17 marzo 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
La legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall’attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità del rapporto stesso. Costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata invece da parte attrice.
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