Cass. pen. n. 26628 del 24 aprile 2024
Testo massima n. 1
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - Reato di strage "politica" ex art. 285, cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale in riferimento ai parametri di cui agli art. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285 cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto). (Conf.: n. 1538 del 1978,
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 27
Cod. Pen. art. 285 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 311
Cod. Pen. art. 22 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 65 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.