14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6770 del 4 maggio 2012
Testo massima n. 1
La regola dell’art. 100 cod. proc. civ., a norma della quale per proporre una domanda, o per resistere ad essa, è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, nel senso che l’interesse ad impugnare presuppone una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale. Nell’accertamento dell’interesse all’impugnazione non si può prescindere dalla prospettazione delle domande formulata dalla parte, anche con specifico riferimento all’eventuale preferenza per l’accoglimento dell’una domanda o dell’altra, rilevando in tal senso il principio dispositivo e non potendo il giudice valutare una domanda come più vantaggiosa per la parte, senza riguardo all’ordine di preferenza nel quale la parte stessa l’abbia introdotta.
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