Cass. pen. n. 3651 del 20 aprile 1984
Testo massima n. 1
La contravvenzione prevista dall'art. 697 del codice penale può essere estinta mediante l'oblazione processuale regolata all'art. 162 bis del codice penale.
La contravvenzione prevista dall'art. 697 del codice penale può essere estinta mediante l'oblazione processuale regolata all'art. 162 bis del codice penale.