14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3651 del 20 aprile 1984
Posted at 20:15h
in Massimario
Testo massima n. 1
La contravvenzione prevista dall’art. 697 del codice penale può essere estinta mediante l’oblazione processuale regolata all’art. 162 bis del codice penale.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]