Cass. pen. n. 26557 del 20 giugno 2024

Testo massima n. 1


PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689 - Cumulabilità con il beneficio della sospensione condizionale della pena nel caso di applicazione in procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello - Esclusione - Disposizione meno favorevole rispetto alla normativa previgente - Sussistenza.


In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev'essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 4934 del 2024

Normativa correlata

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61 bis
Cod. Pen. art. 20 bis
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.