Cass. pen. n. 26557 del 20 giugno 2024
Testo massima n. 1
PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689 - Cumulabilità con il beneficio della sospensione condizionale della pena nel caso di applicazione in procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello - Esclusione - Disposizione meno favorevole rispetto alla normativa previgente - Sussistenza.
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev'essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 20 bis
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.