14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2549 del 28 marzo 1986
Testo massima n. 1
Nel concorso di persone nel reato, al fine dell’affermazione di responsabilità, le singole azioni perdono la loro individualità e, costituendo un fatto, materialmente e psicologicamente unitario, appartengono a tutti e a ciascuno dei partecipanti. Ne consegue che, in tema di concorso di detenzione illegale di pistola clandestina, la volontà comune degli imputati di portare l’arma suddetta non può essere esclusa ritenendo «ambigui», senza alcuna adeguata motivazione, elementi di obiettivo rilievo probatorio quali il possesso da parte degli imputati di documenti di identità falsi, la presenza della pistola con matricola abrasa, completa di cartucce e di un congruo numero di passamontagna.
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