Cass. pen. n. 2902 del 12 aprile 1986

Testo massima n. 1


Deve ritenersi la detenzione abusiva di un'arma ogni volta che tra l'agente e l'arma stessa risulti sussistere una relazione di fatto che consenta la disponibilità dell'arma e ciò indipendente da un rapporto materiale o spaziale tra l'agente e l'arma abusivamente detenuta.

Normativa correlata