14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3159 del 25 febbraio 1989
Testo massima n. 1
L’unico criterio valido per stabilire se munizioni, utilizzabili indifferentemente sia per armi da guerra che per armi catalogate armi comuni da sparo possano o meno qualificarsi munizioni da guerra occorre far riferimento, non esistendo alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro od altro, [ blindatura del proiettile ], alle sole armi da guerra, integrandole fra loro, alla definizione che di munizioni da guerra dà l’art. 2 della L. n. 110/1975 e la disposizione di cui al quarto comma del successivo art. 2 per il quale «le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti…». Se, pertanto, le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile resta provato che esse sono destinate all’armamento bellico. [ Fattispecie di annullamento di sentenza che aveva ritenuto munizione per arma comune la cartuccia calibro 9 parabellum, sol perché utilizzabile sia per armi da guerra che per armi comuni, mentre è stato ritenuto ininfluente ai fini della differenza tra munizioni da guerra e per arma comune la circostanza che la pallottola fosse blindata e recasse l’indicazione della data di fabbricazione ].
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