14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11903 del 26 novembre 1987
Testo massima n. 1
Le guardie giurate possono portare armi solo se munite della relativa licenza e pertanto sottostanno agli stessi diritti e doveri che riguardano tutti i cittadini. Ne consegue che qualora una guardia giurata porti un’arma senza averne fatta denuncia alla competente autorità non può invocare né la scriminante di cui all’art. 51 c.p., perché tale esimente è riferibile solo ai rapporti di subordinazione che nascono dal diritto pubblico e non anche a quelli che sorgono sul terreno del diritto privato, né il convincimento di essere legittimato al possesso di un’arma senza obbligo di denuncia, che finisce per risolversi in ignoranza della legge penale, che non scusa.
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