14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8852 del 28 settembre 1993
Testo massima n. 1
In materia di armi bianche, un comune coltello con lama pieghevole nel manico rientra nella categoria delle armi improprie, il cui porto deve essere pertanto punito con la sanzione prevista dal terzo comma dell’art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110. Il coltello a serramanico vero e proprio, detto anche «coltello a scatto» o «molletta» — che rientra nel novero delle armi proprie non da sparo, il cui porto è punito a norma dell’art. 699 secondo comma c.p. — è quello la cui lama, una volta spiegata con un congegno a molla, rimane fissata nel manico assumendo le caratteristiche di un pugnale o stiletto.
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