14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7494 del 1 luglio 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
La balestra non è un’arma propria, destinata, cioè, naturalmente all’offesa della persona, bensì uno strumento da punta atto ad offendere. Il relativo porto, dunque, è punito non ai sensi dell’art. 699, comma 2, c.p., ma dell’art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110. [ Fattispecie in cui la balestra era stata usata per esercitare il bracconaggio ].
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