14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4331 del 10 maggio 1997
Testo massima n. 1
In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell’abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell’art. 699 c.p., ma dell’art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. [ Nell’affermare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha altresì evidenziato che tale conclusione è stata fatta propria anche dall’autorità preposta al controllo sulle armi, avendo il Ministero dell’Interno precisato, con circolare del 16 dicembre 1995, che «le balestre moderne ed i relativi dardi vanno considerati nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli artt. 4, comma secondo, della legge n. 110 del 1975 e 45, comma secondo, del regolamento di esecuzione al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza» ].
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