14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8539 del 17 settembre 1993
Testo massima n. 1
In materia di porto di armi comuni da sparo, l’ipotesi «residuale» tra la originaria prescrizione dell’art. 699 c.p. [ concernente il porto «fuori della propria abitazione o della appartenenza di essa» ] e quella di cui all’art. 10, L. 14 ottobre 1974, n. 497 [ relativa al «porto in luogo pubblico o aperto al pubblico» ], è costituita dal porto delle armi in quei luoghi, diversi dalla abitazione o dalle sue appartenenze, che non siano né pubblici né aperti al pubblico. [ Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto sussistente il reato previsto dall’art. 699 c.p. in relazione al porto di arma comune da sparo in un fondo rustico recintato ].
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