Cass. pen. n. 9730 del 16 novembre 1983
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza dell'elemento materiale del reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 727, primo comma, c.p., sono necessari atti concreti di crudeltà, e cioè una determinata azione che infligga all'animale una grave sofferenza fisica.