Cass. pen. n. 11281 del 21 ottobre 1986
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti di animali, la «necessità», richiesta perché sia lecito sottoporre gli animali a fatiche eccessive o a tortura, deve essere intesa come necessità non assoluta ma relativa, cioè determinata anche da bisogni sociali o da pratiche, generalmente adottate, di una determinata industria, di un mestiere o di uno sport, quando il fatto non sia espressamente vietato da una norma giuridica speciale o non ecceda dal consentito.
Testo massima n. 2
In tema di maltrattamenti di animali, fatica eccessiva è quella che non può essere sopportata da un determinato animale senza notevoli sofferenze fisiche; tortura è invece quella che richiede l'impiego di un mezzo produttivo di gravissimo patimento fisico.