14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 107 del 3 marzo 1997
Testo massima n. 1
In tema di coltivazione di cave la competenza esclusiva riconosciuta alla regione dallo statuto speciale della Regione Siciliana [ art. 14 lett. f, e lett. h ] non menoma le competenze del giudice penale in materia di tutela ambientale. Per tale ragione, pur prevedendo la legge della regione siciliana 9 dicembre 1980, n. 127 che l’autorizzazione rilasciata per l’attività estrattiva dal distretto minerario escluda la necessità della concessione sindacale di natura urbanistica [ sostituita da un attestato sindacale di conformità urbanistica e da un’approvazione di massima da parte del comune ], e pur prevedendo inoltre la legge regionale che l’autorizzazione da parte del distretto minerario possa essere rilasciata quando il parere dell’autorità preposta al vincolo paesistico, richiesta, non sia comunicata entro sessanta giorni, nondimeno è legittimo il sequestro di una cava attivata in mancanza del nulla osta della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali in relazione alla violazione dell’art. 734 c.p. e 1 sexies legge 8 agosto 1985, n. 431. La norma infatti deve essere interpretata nell’unico modo compatibile con i principi costituzionali e cioè nel senso che, pur potendo l’autorità mineraria rilasciare l’autorizzazione, rimane impregiudicato il problema della conformità ai vincoli ambientali e la mancanza dell’autorizzazione della sovrintendenza integra l’ipotesi contravvenzionale prevista dall’art. 1 sexies legge 8 agosto 1985, n. 431, che è reato formale di pericolo presunto.
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