Cass. pen. n. 40267 del 28 novembre 2002

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 734 c.p., distruzione o deturpamento di bellezze naturali, non è sufficiente una qualsiasi alterazione naturalistica del sito in questione, ma è necessario che quella specifica alterazione incida sulla bellezza naturale, così che si realizzi quantomeno una lesione o anche un semplice turbamento del godimento estetico dei visitatori o utenti, anche potenziali, del luogo.

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