14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14433 del 24 marzo 2004
Posted at 20:16h
in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, gli interventi su beni tutelati previamente assentiti dal provvedimento autorizzatorio dell’autorità preposta alla tutela del vincolo non possono integrare il reato di cui all’art. 734 c.p., distruzione o deturpamento di bellezze naturali, fatto salvo il giudizio incidentale di legittimità attribuito al giudice ordinario sulla comparazione tra i beni e gli interessi in conflitto.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]