14 Mag Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 1695 del 13 settembre 1993
Posted at 20:16h
in Massimario
Testo massima n. 1
La distruzione o l’alterazione del paesaggio si verifica, nell’ipotesi di costruzione o demolizione, all’epoca della ultimazione delle due attività. In quel momento in danno è ormai intervenuto. La successiva protrazione del medesimo non configura una prosecuzione della condotta, ormai esaurita, ma soltanto un effetto duraturo nel tempo. Il reato è quindi permanente, ma detta permanenza termina con la cessazione dei lavori.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]