14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 33550 del 7 agosto 2003
Posted at 20:16h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, ed allorché consti di atti plurimi frazionati e protratti nel tempo si consuma al momento della cessazione dell’attività vietata. [ Fattispecie relativa a coltivazione di una cava in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]