14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4478 del 2 aprile 1990
Posted at 20:16h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’obbligo di curare l’istruzione elementare e media del figlio minore sussiste anche se quest’ultimo sia stato affidato — in sede di divorzio — all’altro coniuge. Ne deriva che è configurabile il reato di cui all’art. 731 c.p. a carico del genitore non affidatario, anche quando il minore non frequenti la scuola per comportamento addebitabile, in primo luogo, all’affidatario, ma il comportamento di costui non abbia trovato nell’adeguato interessamento del primo alcun rimedio.
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