14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26960 del 2 luglio 2009
Posted at 20:16h
in Massimario
Testo massima n. 1
La contravvenzione relativa alla inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori ha carattere permanente, sicché la condotta omissiva cessa o con l’adempimento o il venir meno dell’obbligo stesso o con la emissione della sentenza di primo grado.
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