Cass. pen. n. 26960 del 2 luglio 2009
Testo massima n. 1
La contravvenzione relativa alla inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori ha carattere permanente, sicché la condotta omissiva cessa o con l'adempimento o il venir meno dell'obbligo stesso o con la emissione della sentenza di primo grado.