14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11738 del 7 dicembre 1985
Testo massima n. 1
È luogo aperto al pubblico l’edificio scolastico in quanto ad esso è consentito l’accesso a determinate condizioni alla categoria di persone che hanno diritto ad accedere per ragioni scolastiche o di servizio o di relazione con gli uffici in esso compresi. Non è tale, invece, l’ufficio di presidenza della scuola, in quanto ad esso non si accede se non con un permesso specifico ed individuale che può essere rifiutato per ragioni varie e in particolare per motivi inerenti al servizio scolastico. Ne consegue che colui che bestemmi nell’ufficio di presidenza non risponde del reato previsto dall’art. 724 c.p.
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