14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 453 del 20 maggio 1993
Testo massima n. 1
Possono legittimamente essere oggetto di sequestro preventivo i locali nei quali si tiene il gioco d’azzardo allorché si abbia motivo di ritenere che siano adibiti al gioco, non essendovi dubbio in tal caso che la disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare la commissione di altri reati. Né il sequestro può essere escluso in quanto dei locali non è consentita la confisca, perché la confiscabilità della cosa non è presupposto della misura cautelare, tant’è che la possibilità di sequestro delle cose di cui è consentita la confisca è prevista con disposizione autonoma rispetto a quella che pone i requisiti in genere del sequestro preventivo.
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