14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3074 del 11 novembre 1997
Testo massima n. 1
La posta in gioco nel reato di gioco d’azzardo costituisce corpo di reato, perciò la strumentalità probatoria sottesa al vincolo è insita nel rapporto tra cosa-corpo di reato e fattispecie contestata e non necessita di specifica motivazione una volta dato conto delle ragioni per le quali l’oggetto costituisca corpo di reato mentre d’altro canto la previsione della confisca obbligatoria del corpo di reato nel gioco d’azzardo, prevista dall’art. 722 c.p., impedisce la restituzione di quanto in sequestro una volta venute meno le esigenze probatorie.
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