Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 580 del 20 marzo 1970

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 580 del 20 marzo 1970

Testo massima n. 1

Il giuoco della «stoppa», che non è incluso nell’elenco dei giuochi di azzardo e di quelli proibiti prescritti dall’art. 110 T.U. legge P.S. – valutato nel suo complesso, nell’economia cioè totale del giuoco, e non limitatamente alla prima fase di esso nella quale potrebbe ritenersi prevalente l’alea, in quanto il punteggio viene determinato dalla pura e semplice distribuzione delle tre carte di volta in volta ricevute – non è giuoco d’azzardo, perché all’esito di esso partecipa in maniera predominante e determinante l’abilità del giocatore.

Testo massima n. 1

La durata della misura di sicurezza è fissata preventivamente dalla legge nel minimo e soltanto per tale minimo può essere applicata alla persona dichiarata socialmente pericolosa. La proroga della durata minima può essere disposta dal giudice di sorveglianza in sede di riesame della pericolosità, che deve essere fatto dopo il decorso del periodo minimo.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze