14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7719 del 31 luglio 1997
Testo massima n. 1
L’espressione giuoco “d’azzardo” ha un significato univoco che non può includere il giuoco di “scala quaranta” fatto tra amici con posta in gioco irrisoria. Infatti non si può interpretare l’art. 721 c.p. [ Elementi essenziali del giuoco d’azzardo ] estensivamente, prescindendo dal senso proprio delle parole. [ Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste, di sentenza di condanna, ex artt. 718-720 c.p., per avere gli imputati giocato in un bar a scala quaranta con la posta in gioco di una consumazione ].
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