Cass. pen. n. 26263 del 30 maggio 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Assenza di matrimonio e di convivenza - Comune genitorialità - Configurabilità del reato - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.


In tema di maltrattamenti in famiglia, la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza ed in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima, non può costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto "familiare" rilevante ai fini della configurabilità del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall'art. 337-ter cod. civ. a carico dei genitori non determinano un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l'unico soggetto interessato).

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 33882 del 2014

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 337 ter