Cass. pen. n. 10750 del 11 ottobre 1986

Testo massima n. 1


Il fine di lucro, ancorché associato ad altri fini, si ha tutte le volte che il giuoco è esercitato per conseguire vantaggi economicamente valutabili, salvo che la posta sia esigua, tenuto conto delle modalità del giuoco e della celerità delle perdite sicché si possa affermare che essa serva esclusivamente a dare maggior vivacità al giuoco; in tal caso lo scopo del giuoco è il solo divertimento e il lucro non si prospetta né come fine prossimo od ultimo, né come fine concorrente.

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