Cass. pen. n. 7819 del 3 luglio 1998
Testo massima n. 1
Ai fini della contravvenzione di partecipazione a giuoco d'azzardo devono considerarsi colte in flagranza non solo le persone colte a giuocare, ma anche quelle che, per le circostanze di ambiente e le altre particolari condizioni del caso concreto, al momento della irruzione dell'autorità, abbiano mostrato una effettiva partecipazione al giuoco nel momento immediatamente precedente alla sorpresa. Infatti in tema di flagranza del giuoco d'azzardo non è necessario che il giocatore sia sorpreso al tavolo da gioco, essendo sufficiente che egli sia sorpreso nel locale da gioco ed in presenza degli strumenti e delle tracce evidenti del gioco in atto.