Cass. pen. n. 11013 del 27 settembre 1999
Testo massima n. 1
In tema di partecipazione a giochi d'azzardo, il gioco si considera tenuto (e di conseguenza il giocatore è «colto» mentre vi prende parte) anche nell'ipotesi in cui vi sia una momentanea sospensione o interruzione, eventualmente derivante dall'intervento della forza pubblica, e si riscontrino elementi tali da non porre in dubbio che venisse praticato immediatamente prima.