14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10642 del 15 settembre 1999
Testo massima n. 1
L’art. 4, comma 4, della L. 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere l’applicabilità delle disposizioni penali di cui ai precedenti commi 1 e 2 anche «ai giochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla L. 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall’art. 1 della L. 17 dicembre 1986, n. 904», intende riferirsi — come si desume, oltre che dalla lettera del testo normativo, anche dai relativi lavori parlamentari — alla sola ipotesi dell’organizzazione di scommesse [ o, con minore probabilità, di pronostici ] sui giuochi d’azzardo esercitati a mezzo dei suddetti apparecchi. Pertanto la condotta consistente nel semplice esercizio di detti giuochi, pur se svolta in forma organizzata, o dalla partecipazione ad essi, continua ad essere sanzionata non dalla summenzionata disposizione speciale ma dagli artt. 718 e seguenti del codice penale.
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