14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1009 del 10 aprile 2000
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 110, sesto comma, T.U.L.P.S. il giuoco automatico d’azzardo, che è un giuoco aleatorio interessato a lucro circoscritto, vietato in funzione del mezzo con cui è esercitato, concorre formalmente con la fattispecie di giuoco d’azzardo prevista dall’art. 718 c.p. allorché, immutata l’alea, il fine di lucro si espande nella sua concezione codicistica [ art. 721 ]. La sussistenza di questo deriva dalla posta e a tal fine deve essere considerata la modalità del giuoco e la celerità delle partite, perché anche una posta particolarmente esigua ripetuta più volte può portare ad un complesso di poste la cui somma sia non indifferente.
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