14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35080 del 18 ottobre 2002
Testo massima n. 1
La previsione di cui all’art. 110 del Tulps [ R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato da ultimo dall’art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, delinea una nozione autonoma degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il giuoco d’azzardo, atteso che la norma speciale è rivolta a prevenire non soltanto il giuoco d’azzardo sanzionato dal codice penale, agli artt. 718 e 721, bensì qualsiasi attività di gioco che non si risolva in un mero trattenimento, sia pure incentivato dalla possibilità di prolungamento o ripetizione, con limiti, della partita, ma si connetta al possibile conseguimento di una utilità di tipo diverso, così come specificamente delineata dallo stesso art. 110.
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