14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 40514 del 2 dicembre 2002
Testo massima n. 1
Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici nei quali l’elemento dell’abilità ed il fine del trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di un euro, per essere ritenuti di trattenimento o da gioco di abilità devono rispettare tutte le prescrizioni di cui all’art. 110, comma 5, del T.U.L.P.S. [ R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dall’art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ], atteso che una volta esclusa la configurabilità del gioco d’azzardo, di cui al comma 4 dello stesso articolo, l’apparecchio non può essere ritenuto per ciò solo di intrattenimento o di abilità, ma deve rispettare le condizioni riportate nello stesso comma 5 per essere qualificato come lecito e non integrare la violazione del citato art. 110.
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Testo massima n. 1
Per la integrazione del reato di cui all’art. 110, comma 5, T.U.L.P.S. [ R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dall’art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ], utilizzo di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di genere vietato in locali pubblici, non è necessario l’accertamento del fine di lucro, atteso che la previsione normativa prescinde da tale elemento, diversamente da quanto avviene per la previsione del comma 4 dello stesso articolo 110.
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