14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3638 del 21 luglio 1978
Testo massima n. 1
Il principio in base al quale il divieto di giuochi d’azzardo, in quanto espressamente fissato dall’art. 718 c.p., può trovare esclusioni o limitazioni solo in forza di provvedimenti legislativi [ come quelli che autorizzano il funzionamento dei «casinò» di Sanremo, Campione e Venezia ], non ha subito innovazioni o modificazioni per effetto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, sull’imposta sugli spettacoli, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sulle tasse di concessione governativa, i quali, nel regolare l’applicabilità di detti tributi con riguardo all’esercizio del giuoco d’azzardo nelle case a ciò destinate [ artt. 1, 2, 19 del D.P.R. n. 640 del 1972 ], non hanno introdotto nel nostro ordinamento un potere dell’autorità amministrativa di rilasciare licenze per l’inizio o la prosecuzione della gestione di case da giuoco. Pertanto, sulla domanda con la quale il privato [ nella specie, società per il Casinò di Taormina ] insorga avverso il provvedimento amministrativo negativo di detta licenza [ nella specie, decreto del prefetto di Messina, confermativo di decreto del questore ], va dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, atteso che a fronte del provvedimento medesimo non è configurabile alcuna imposizione soggettiva tutelabile in via giudiziale.
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