14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2864 del 12 ottobre 2000
Testo massima n. 1
In materia di gioco d’azzardo, la definizione legale degli apparecchi leciti è circoscritta, oltre che dalla prevalenza dell’abilità sull’alea, da ulteriori limitazioni concernenti il premio ed orientate ad impedire che questo imprima al gioco il fine di lucro; ne consegue che gli apparecchi automatici o elettronici da gioco [ di abilità ] divengono illeciti, pur se il fine di trattenimento e di abilità prevale sull’alea, allorché consentono di vincere un premio consistente nella ripetizione di oltre dieci partite o un numero di gettoni egualmente superiori a dieci, così, come di vincere un oggetto convertibile in danaro e di valore economico non modesto, dovendosi in tal caso configurare il fine di lucro.
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