Cass. pen. n. 215 del 12 gennaio 1987
Testo massima n. 1
La detenzione di un apparecchio videopoker e la destinazione ai frequentatori di un esercizio pubblico rappresentano di per sé solo la tenuta di giuoco d'azzardo, di cui agli artt. 718 e 719 c.p., anche se in un particolare momento della giornata l'apparecchio non risulti utilizzato.